Art. 8
Formazione ed approvazione delle graduatorie
In vigore dal 13 ago 1999
1. La valutazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma del voto riportata nella prova scritta, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio acquisito per i titoli.
2. Effettuata la valutazione dei candidati, sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso.
3. A parità di punteggio ha la precedenza il concorrente con la qualifica più elevata e, a parità di qualifica il concorrente che ha la precedenza in ruolo.
4. Con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, sono approvate le graduatorie di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso. Con lo stesso decreto i vincitori del concorso sono inseriti in un'unica graduatoria finale secondo il punteggio riportato.
5. Il decreto di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.
Storico versioni
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