Art. 7
Titoli di servizio
In vigore dal 13 ago 1999
1. Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 12;
b) qualità delle funzioni svolte - con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta - da rapportare a due fasce di valutazione concernenti rispettivamente: 1) i servizi che comportano compiti di guida e controllo di unità operative e/o particolari conoscenze tecniche ed attitudini; 2) i servizi non riconducibili alla precedente fascia, fino a punti 12;
c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 6;
d) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati, alle abilitazioni professionali conseguite, fino a punti 4;
e) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'Amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi tecnici attinenti ai servizi dell'Amministrazione, fino a punti 4;
f) speciali riconoscimenti, fino a punti 6;
g) anzianità nel ruolo dei revisori tecnici, fino a punti 6.
2. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. Predetermina altresì i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi presi in considerazione.
3. Il Direttore centrale del personale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice il fascicolo personale dei candidati, copia dello stato matricolare, le domande di partecipazione corredate da un foglio notizie contenente l'elenco dei titoli di servizio e ogni altra indicazione utile afferente il concorso.
4. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.
5. Le somme dei punti assegnati dai membri della commissione per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votati ed i relativi quozienti sono sommati tra loro.
6. Il totale così ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.
7. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove d'esame.
Storico versioni
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