Art. 4
Domande di partecipazione e diario delle prove
In vigore dal 13 ago 1999
1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera, dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale - Servizio concorsi, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso.
2. L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta, è comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.
3. Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta o il colloquio è escluso dal concorso.
4. Il candidato che per gravi e documentati motivi è impossibilitato a sostenere il colloquio nel giorno stabilito, è ammesso a sostenerlo in altra data nell'ambito del calendario concorsuale previsto per il colloquio.
5. Qualora la mancata presentazione al colloquio sia determinata da infermità o lesione dipendente da causa di servizio, la data per sostenere detta prova può essere differita anche oltre i limiti temporali di cui al comma precedente e comunque non oltre l'ultimo giorno fissato per la valutazione dei titoli.
Storico versioni
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