Art. 4

Obiettivi formativi e programmi di studio

In vigore dal 28 lug 1999
1. La formazione del dottore di ricerca, comprensiva di eventuali periodi di studio all'estero e stage presso soggetti pubblici e privati, è finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione. 2. Gli organi accademici determinano gli obiettivi formativi e i programmi di studio per ciascun corso di dottorato, dandone preventiva pubblicità al fine di assicurare il più ampio confronto nell'ambito della comunità scientifica. 3. Nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all'articolo 2195 del codice civile, soggetti di cui all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, il programma di studi può essere concordato tra l'università e i predetti soggetti in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui all' della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni.
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