Art. 1

Ambito di applicazione e soggetti interessati

In vigore dal 28 lug 1999
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l', della legge 3 luglio 1998, n. 210; Visto l'articolo l7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 11 novembre 1998; Udito il parere dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 1999; Visti i pareri resi dalla settima commissione del Senato della Repubblica il 7 aprile 1999 e dalla settima commissione della Camera dei deputati il 25 marzo 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 820/III.6/99 del 22 aprile 1999), così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 29 aprile 1999, prot. n. DAGL 1/1.1.4/31890/4.23.34; Adotta il seguente regolamento: . Ambito di applicazione e soggetti interessati 1. Il presente regolamento determina i criteri generali ed i requisiti di idoneità delle sedi ai fini dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca. 2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti da singole università, da università tra loro consorziate o da università convenzionate con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, nonché di strutture e attrezzature idonee. 3. Agli effetti del presente regolamento si intendono: a) per regolamenti universitari i regolamenti emanati dalle università ai sensi dell', comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210; b) per Ministro, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; c) per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST); d) per rettore dell'università, il rettore della singola università o dell'università sede amministrativa del consorzio di cui al comma 2 ovvero ancora dell'università convenzionata con i soggetti pubblici e privati di cui al predetto comma 2.
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urn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1999-04-30;224#art-1

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