Art. 8

Norma finale

In vigore dal 28 lug 1999
1. A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli da 68 a 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, gli , ad eccezione del comma 2, e all', comma 3, le parole "salvo quanto previsto dall' della presente legge" della legge 30 novembre 1989, n. 398, il decreto del Presidente della Repubblica n. 387 del 3 ottobre 1997 e ogni altra disposizione incompatibile con il regolamento medesimo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 30 aprile 1999 Il Ministro: Zecchino Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1999 Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 176
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urn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1999-04-30;224#art-8

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