Art. 4
In vigore dal 17 dic 1998
1. Qualora, a seguito di modifica nella titolarità della gestione del servizio della riscossione intervenuta nel corso dell'anno 1999, non sia avvenuto, da parte del concessionario della riscossione o commissario governativo cessato, l'integrale recupero dell'acconto ai sensi dell', il soggetto subentrante è autorizzato ad effettuare la compensazione di cui all' per la parte residua ed è tenuto, entro il quinto giorno successivo alla compensazione, al riversamento delle somme riscosse in favore del precedente gestore.
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