Art. 3
In vigore dal 17 dic 1998
1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 i concessionari della riscossione ed i commissari governativi sono autorizzati ad effettuare la compensazione delle somme versate a titolo di acconto, di cui agli , con i riversamenti in tesoreria provinciale dello Stato relativi alle riscossioni effettuate ai sensi del combinato disposto di cui agli del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
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