Art. 1

In vigore dal 17 dic 1998
IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che all'articolo 9, comma 1, prevede l'obbligo per i concessionari della riscossione di versare, entro il 15 dicembre di ogni anno, il 20 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo; Visto il successivo comma 2, che prescrive che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalità di versamento, nonché ogni altra disposizione attuativa; Visto il comma 4 del suddetto articolo 9 che dispone che per il triennio 1997-1999 l'acconto di cui al comma 1 è determinato con il decreto di cui al comma 2 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 3.000 miliardi per l'anno 1997, lire 1.500 miliardi per l'anno 1998 e lire 1.500 miliardi per l'anno 1999; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, che, tra l'altro, agli prevede le diverse entrate che saranno riscosse dai concessionari del servizio di riscossione a decorrere dal 1 gennaio 1998; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici; Considerato che la dizione "i concessionari della riscossione" di cui all'articolo 9 del predetto decreto-legge n. 79 del 1997, va intesa oggettivamente nel senso di "servizio della riscossione nell'ambito territoriale provinciale" a prescindere dalla posizione dell'agente della riscossione, per cui la ripartizione dell'acconto sopra menzionata va effettuata in riferimento ad ipotesi di servizio della riscossione gestito anche sotto forma commissariale; Considerato che la percentuale dell'anticipazione cui sono tenuti i concessionari ed i commissari governativi delegati alla riscossione, è stata fissata a regime al 20 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente, e che per l'anno 1998 l'anticipazione deve garantire complessivamente maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 1.500 miliardi; Considerato che la quota parte dell'anticipazione che ogni singolo concessionario e commissario governativo della riscossione deve versare entro il 15 dicembre 1998, va determinata in proporzione all'ammontare incassato dai servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari operanti in ciascuna provincia e quello complessivo incassato dai servizi stessi nell'anno 1997 a livello nazionale, tenendo conto dei due vincoli sopra indicati; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 dicembre 1998; Vista la nota n. 3-6042 dell'11 dicembre 1998, con la quale è stata effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento: . 1. La quota parte dei 4.500 miliardi di lire di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che i concessionari della riscossione ed i commissari governativi versano entro il 15 dicembre dell'anno 1998, è determinata sulla base del rapporto tra l'ammontare incassato dai servizi autonomi di cassa dell'Amministrazione finanziaria operanti in ciascuna provincia e quello complessivo incassato dai servizi stessi nell'anno 1997 a livello nazionale, così come risulta dalla tabella A che fa parte integrante del presente decreto. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati i valori e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.finanze:decreto:1998-12-14;436#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo