Art. 4

Norme transitorie

In vigore dal 22 gen 1999
1. Per gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto merci i pagamenti da effettuarsi entro il 28 febbraio 1998 possono essere eseguiti entro il 16 marzo 1998. 2. Il versamento delle tasse da corrispondere nel 1998 può essere effettuato presso gli uffici esattori dell'ACI oppure presso gli uffici postali, utilizzando i modelli del libretto fiscale o gli speciali bollettini in distribuzione presso gli stessi uffici postali.
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