Art. 3

Riacquisto del possesso, della disponibilità e rivendita dei veicoli

In vigore dal 22 gen 1999
Riacquisto del possesso, della disponibilità e rivendita dei veicoli 1. Per i veicoli per i quali a norma del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, è consentita l'interruzione dell'obbligo del pagamento delle tasse, i tributi dovuti sono corrisposti dal mese in cui avviene l'annotazione del riacquisto del possesso o della disponibilità del veicolo o dell'autoscafo o la rivendita da parte delle imprese autorizzate al loro commercio, secondo le modalità e i termini stabiliti dagli .
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