Art. 1

Termini di pagamento

In vigore dal 22 gen 1999
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'articolo 17, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in base al quale, a decorrere dal 1 gennaio 1998, i veicoli a motore, con esclusione di quelli assoggettati a tassa in base alla portata e di quelli di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali; Considerato che la potenza effettiva prima espressa in cavalli vapore (CV) è ora espressa in Kilowatt (KW) a norma del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, emanato in attuazione della direttiva CEE n. 80/181 relativa alle unità di misura; Visto che i termini di pagamento sono fissati in base ai cavalli fiscali dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985; Visto l'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, con la quale viene data facoltà al Ministro delle finanze di stabilire nuovi termini e modalità di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalità di pagamento dello stesso tributo; Considerata l'opportunità di determinare in base alla potenza effettiva, KW e CV, i termini di pagamento per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati dal 1 gennaio 1998; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, emesso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata, a norma del citato articolo 17 della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-4857M del 27 ottobre 1998; Adotta il seguente regolamento: . Termini di pagamento 1. Dal 1 gennaio 1998 le tasse automobilistiche sono corrisposte con le seguenti modalità ed entro i seguenti termini di scadenza: a) per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo con motore alimentato a benzina, o a GPL o a metano, anche se in alternativa alla benzina, o a gasolio, se aventi le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 65, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 19 ottobre 1993, n. 427, o elettrico, con potenza fiscale superiore a 9 cavalli, se immatricolati fino al 31 dicembre 1997, o con potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV, se immatricolati successivamente a tale data, e per gli autoscafi iscritti nei pubblici registri: in unica soluzione per periodi fissi annuali decorrenti dal 1 gennaio, 1 maggio e 1 settembre; b) per gli stessi autoveicoli di cui alla precedente lettera a), con potenza fiscale fino a 9 cavalli, se immatricolati fino al 31 dicembre 1997, o con potenza effettiva fino a 35 KW o a 47 CV, se immatricolati successivamente a tale data, e per tutti i motoveicoli: in unica soluzione per periodi fissi annuali decorrenti dal 1 febbraio e 1 agosto; c) per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo da locare senza conducente o con alimentazione a gasolio privi delle caratteristiche tecniche indicate alla lettera a), con potenza fiscale superiore a 9 cavalli, se immatricolati fino al 31 dicembre 1997, o con potenza effettiva superiore a 35 KW o 47 CV, se immatricolati successivamente a tale data: per uno o due periodi fissi quadrimestrali decorrenti dal 1 gennaio, 1 maggio e 1 settembre o per l'intero anno (12/12) decorrente dall'inizio di uno dei suddetti periodi fissi; d) per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo da locare senza conducente o con alimentazione a gasolio privi delle caratteristiche tecniche indicate nella lettera a), con potenza fiscale fino a 9 cavalli, se immatricolati fino al 31 dicembre 1997, o con potenza effettiva fino a 35 KW o 47 CV, se immatricolati successivamente a tale data: per un periodo fisso semestrale decorrente dal 1 febbraio e 1 agosto oppure per l'intero anno (12/12) decorrente dall'inizio di uno dei suddetti periodi fissi; e) per tutti gli altri autoveicoli diversi da quelli di cui alle precedenti lettere, per i rimorchi, per i motori fuori bordo da applicare ad imbarcazioni non iscritte nei pubblici registri: per uno o due periodi fissi quadrimestrali decorrenti dal 1 febbraio, 1 giugno e 1 ottobre, oppure per un intero anno (12/12) decorrente dall'inizio di uno dei suddetti periodi fissi. 2. Il pagamento è effettuato nel corso del mese iniziale dei periodi fissi sopra stabiliti. La decorrenza di detti periodi fissi per i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 1997 è quella già fissata per l'anno 1997. 3. Il rinnovo del pagamento di tutte le tasse fisse, compresa quella per la targa di prova, è eseguito nel mese di gennaio.
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