Art. 8
Obbligo di riservatezza
In vigore dal 4 feb 1999
1. È fatto obbligo al Mediocredito centrale e al Comitato di mantenere la riservatezza sulla identità degli intermediari che richiedono l'anticipazione durante la fase della istruttoria delle domande e di garantirne l'anonimato fino al momento della realizzazione dell'investimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1998-11-11;491#art-8