Art. 11

Norme finali

In vigore dal 4 feb 1999
1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Mediocredito centrale trasmette al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione dettagliata delle operazioni effettuate nel corso dell'anno precedente con le anticipazioni del Fondo.
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