Art. 4
Modalità dell'intervento
In vigore dal 4 feb 1999
1. L'anticipazione è concessa, compatibilmente con le disponibilità del Fondo, in misura non superiore al 50 per cento del valore complessivo della partecipazione e comunque per un importo non superiore a 10 miliardi di lire per ogni singola iniziativa.
2. L'anticipazione è evidenziata nella nota integrativa del bilancio dell'intermediario.
3. Le azioni o quote acquisite dagli intermediari con mezzi propri e con le anticipazioni del Fondo devono essere di nuova emissione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1998-11-11;491#art-4