Art. 4

Modalità dell'intervento

In vigore dal 4 feb 1999
1. L'anticipazione è concessa, compatibilmente con le disponibilità del Fondo, in misura non superiore al 50 per cento del valore complessivo della partecipazione e comunque per un importo non superiore a 10 miliardi di lire per ogni singola iniziativa. 2. L'anticipazione è evidenziata nella nota integrativa del bilancio dell'intermediario. 3. Le azioni o quote acquisite dagli intermediari con mezzi propri e con le anticipazioni del Fondo devono essere di nuova emissione.
Storico versioni

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