Art. 2
Soggetti destinatari delle anticipazioni
In vigore dal 4 feb 1999
1. Le anticipazioni a valere sul Fondo sono concesse a banche, S.F.I.S. e finanziarie, che hanno un capitale sociale interamente versato non inferiore a venti volte il capitale minimo previsto dalla legge per la costituzione delle società per azioni, nel caso di partecipazioni nelle piccole imprese ovvero cento volte il predetto capitale, nel caso di partecipazioni nelle medie imprese.
2. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal presente regolamento le finanziarie devono essere in possesso, all'atto della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti, che devono permanere per tutto il periodo di durata dell'operazione di anticipazione:
a) possedere una capacità operativa adeguata agli investimenti proposti, desumibile dallo svolgimento di attività nel settore delle assunzioni di partecipazioni finanziarie per un periodo di almeno tre anni;
b) aver acquisito almeno cinque partecipazioni in piccole o medie imprese ed aver effettuato almeno tre smobilizzi nell'ultimo triennio;
c) avere conseguito nell'ultimo triennio un utile operativo a seguito degli investimenti effettuati.
3. A decorrere dal 22 dicembre 2002, anche le banche e le S.F.I.S. devono risultare in possesso dei requisiti di cui al precedente comma.
4. Gli intermediari devono essere dotati di un'appropriata struttura interna da adibire in via ordinaria all'attività di assunzione di partecipazioni e comprendente un congruo numero di analisti esperti nelle operazioni di capitale di rischio.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1998-11-11;491#art-2