Art. 3
Modalità del conferimento
In vigore dal 26 gen 1999
1. Il potere di rappresentanza deve essere conferito utilizzando il modulo predisposto dalla impresa di investimento, dalla società di gestione del risparmio, dalla banca o dall'agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale.
2. Il modulo deve pervenire all'intermediario almeno il giorno precedente quello previsto per l'assemblea in prima convocazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1998-11-11;470#art-3