Art. 2

Limiti del conferimento

In vigore dal 26 gen 1999
1. La rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto può essere conferita soltanto per assemblee già regolarmente convocate; essa è sempre revocabile con atto che deve pervenire al rappresentante almeno il giorno precedente quello previsto per l'assemblea.
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urn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1998-11-11;470#art-2

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