Art. 5

Voto difforme

In vigore dal 26 gen 1999
1. Il rappresentante può esprimere un voto difforme da quello indicato nel modulo qualora siano sopravvenuti fatti di particolare rilievo relativi agli argomenti all'ordine del giorno non noti al momento del conferimento della rappresentanza, tali da far ragionevolmente ritenere che il socio avendoli conosciuti avrebbe votato in modo differente. In tali casi l'intermediario deve dare immediata comunicazione al socio, indicando le ragioni che hanno portato alla variazione di voto. 2. La possibilità di cui al comma 1 deve essere indicata nel modulo; tuttavia il socio può specificare nel modulo stesso che in nessuna circostanza il voto potrà essere espresso differentemente da quanto indicato.
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