Art. 3

Verifica dei requisiti e divieto di esercizio dei diritti di voto

In vigore dal 26 gen 1999
Verifica dei requisiti e divieto di esercizio dei diritti di voto 1. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità. 2. La verifica del possesso dei requisiti è effettuata: a) dalla Consob in sede di rilascio dell'autorizzazione alle SIM; b) dalla Banca d'Italia in sede di rilascio dell'autorizzazione alle SGR e SICAV; c) dalla Banca d'Italia nell'ambito della verifica dell'idoneità dei soggetti che intendono assumere una partecipazione qualificata in SIM, SGR e SICAV.
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urn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1998-11-11;469#art-3

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