Art. 1
Onorabilità dei partecipanti al capitale di SIM società di gestione del risparmio e SICAV
In vigore dal 26 gen 1999
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto in particolare l'articolo 14, comma 1, del citato decreto legislativo, in base al quale i partecipanti al capitale delle società di intermediazione mobiliare delle società di gestione del risparmio e delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob;
Visto altresì l'articolo 14, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo, in base al quale lo stesso regolamento stabilisce la quota percentuale del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1 facendo riferimento per le SICAV alle sole azioni nominative e stabilendo le ipotesi in cui tali azioni sono considerate come azioni al portatore;
Sentite la Banca d'Italia e la Consob;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 28 settembre 1998;
Vista la nota del 23 ottobre 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
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Onorabilità dei partecipanti al capitale di SIM
società di gestione del risparmio e SICAV
1. Chiunque partecipa in una società di intermediazione mobiliare (di seguito "SIM"), o in una società di gestione del risparmio (di seguito "SGR") in misura superiore al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora:
a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.
2. Il comma 1 si applica a chiunque partecipa in una società di investimento a capitale variabile (di seguito "SICAV") in misura superiore:
a) al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni nominative, qualora lo statuto della società preveda limiti all'emissione di azioni nominative;
b) alla minore soglia tra 20.000 azioni nominative e il dieci per cento del capitale rappresentato da azioni nominative, qualora nello statuto della società non siano previsti limiti all'emissione di azioni nominative.
3. Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la SIM, la SGR o la SICAV ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. In tal caso, il divieto di esercizio del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.
4. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore generale, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.
5. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale, a cura della Consob nel caso indicato nell', comma 2, lettera a), e della Banca d'Italia nei casi previsti dall', comma 2, lettere b) e c).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1998-11-11;469#art-1