Art. 2

Modalità di calcolo della quota di capitale

In vigore dal 26 gen 1999
1. Ai fini della verifica delle condizioni indicate nell', commi 1 e 2, si tiene conto: a) delle azioni possedute direttamente e di quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto; b) delle azioni possedute indirettamente, per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona; c) delle azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto; d) dell'esistenza di accordi sull'esercizio del diritto di voto. In tali casi, il requisito di onorabilità deve essere posseduto da tutti i soggetti aderenti all'accordo sull'esercizio dei diritti di voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale della SIM, della SGR o della SICAV singolarmente posseduta. 2. Le partecipazioni che, tenuto conto di quelle già possedute danno luogo al superamento dei limiti stabiliti dall', comma 2, attribuiscono il diritto di voto a decorrere dalla data della comunicazione alla Banca d'Italia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1998-11-11;469#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo