Art. 7
Disposizioni finali
In vigore dal 7 gen 1999
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede ad emanare le necessarie istruzioni per la più rapida attivazione degli interventi, utilizzando, a tal fine, la stessa modulistica e relativa documentazione già definita ai fini dell'istruttoria degli interventi di cui all', comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1995, n. 341. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, individua la data a partire dalla quale può essere inoltrata la dichiarazione di prenotazione delle risorse. Lo stesso Ministro provvede altresì, con decreto, ad adeguare gli interventi di cui al presente regolamento alle eventuali future decisioni dell'Unione europea ovvero alle eventuali modificazioni ed integrazioni della delibera del CIPE di attuazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 ottobre 1998
Il Ministro: Bersani Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1998
Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 191
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1998-10-28;446#art-7