Art. 4
Misura dell'agevolazione
In vigore dal 7 gen 1999
1. L'agevolazione è determinata, in rapporto al costo agevolabile dei beni e dei servizi, secondo le misure di seguito indicate:
a) piccole imprese: 15 per cento;
b) medie imprese: 7,5 per cento.
2. Agli investimenti effettuati nelle unità produttive ubicate nelle aree depresse, è applicata la misura di aiuto prevista dall' del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1995, n. 341. Le istanze avanzate per i predetti investimenti ai sensi del presente decreto si considerano presentate per gli effetti di cui all' del citato decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, qualora, alla data della loro presentazione, sussistano disponibilità residue sulla predetta normativa per le aree depresse. Le istanze avanzate ai sensi dell' del citato decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, in carenza dei relativi fondi, si considerano, viceversa, presentate per gli effetti di cui al presente decreto.
3. Fatto salvo quanto previsto dall', comma 6, lettera d), per ciascuna unità produttiva, nell'arco di dodici mesi a decorrere dalla presentazione della prima dichiarazionedomanda, ciascuna impresa può ottenere agevolazioni di cui al presente regolamento nel limite di quelle corrispondenti ad investimenti il cui costo, cumulativamente calcolato, sia di dieci miliardi di lire.
Detto limite potrà essere adeguato periodicamente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1998-10-28;446#art-4