Art. 2

Iniziative ammissibili

In vigore dal 7 gen 1999
1. Sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti costituiti da acquisti di nuovi macchinari e impianti, da utilizzare nel ciclo produttivo o a supporto del ciclo stesso, acquistati in relazione alla creazione di un nuovo stabilimento, ovvero all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione od alla delocalizzazione di un impianto produttivo preesistente.
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