Art. 8
Istituzioni scolastiche ed educative non statali
In vigore dal 19 nov 1998
1. Il presente decreto trova applicazione anche nei confronti delle istituzioni scolastiche ed educative legalmente riconosciute, parificate e pareggiate, limitatamente all', comma 1, comma 1, comma 1. Ai predetti fini per datore di lavoro si intende il soggetto gestore di cui al titolo VIII, articoli 345 e 353, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ove il soggetto gestore sia una persona giuridica, per datore di lavoro si intende il rappresentante legale dell'ente ai sensi del comma 2 del predetto articolo 353.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 settembre 1998
Il Ministro della pubblica istruzione
Berlinguer
p. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Gasparrini
Il Ministro della sanità
Bindi
p. Il Ministro per la funzione pubblica
Bettinelli
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1998
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 316
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:1998-09-29;382#art-8