Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 19 nov 1998
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242; Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; Visti in particolare l', comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dal comma 2 dell'- bis della legge 23 dicembre 1996, n. 649, e l', comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall', comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, secondo cui le norme dei decreti medesimi, in relazione ai settori interessati, sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica; Considerato che tra i settori indicati nei citati articoli sono compresi gli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 21 giugno 1996, n. 292, emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, con il quale sono stati individuati i datori di lavoro nell'ambito scolastico; Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1 giugno 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 3142 del 22 giugno 1998; Adotta il seguente regolamento: . Campo di applicazione 1. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato e integrato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, e nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, si applicano a tutte le istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, relativamente al personale ed agli utenti delle medesime istituzioni, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio dalle stesse espletato, come individuate dal presente decreto. I predetti decreti legislativi e successive modifiche e integrazioni sono appresso indicati, rispettivamente, come decreto legislativo n. 277 e decreto legislativo n. 626. Per datori di lavoro nell'ambito delle istituzioni scolastiche ed educative statali si intendono i soggetti individuati come tali nell'ambito scolastico nel decreto del Ministro della pubblica istruzione 21 giugno 1996, n. 292. 2. Sono equiparati ai lavoratori, ai sensi dell', comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 626, gli allievi delle istituzioni scolastiche ed educative nelle quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori appositamente attrezzati, con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali. L'equiparazione opera nei periodi in cui gli allievi siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione. I predetti allievi non sono comunque computati, ai sensi del decreto legislativo n. 626, ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il medesimo decreto fa discendere particolari obblighi. In tali ipotesi le attività svolte nei laboratori o comunque nelle strutture di cui sopra hanno istituzionalmente carattere dimostrativodidattico. Tale specificità ed i limiti anche temporali dell'attività svolta vengono evidenziati nel documento dei fattori di rischio da elaborare da parte del datore di lavoro e costituiscono il parametro di riferimento per le amministrazioni preposte alla vigilanza in materia. 3. I datori di lavoro, negli ambiti di competenza per quanto concerne le istituzioni scolastiche ed educative statali e secondo quanto previsto dallo specifico accordo di comparto, attivano gli opportuni interventi, promuovono ogni idonea iniziativa di informazione e di formazione e provvedono alla programmazione e organizzazione degli adempimenti previsti in caso di emergenza dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 4. Restano fermi gli obblighi in materia di prevenzione e protezione previsti dalle disposizioni vigenti e, in particolare, gli obblighi di adempimento stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 218 del 16 settembre 1992, recante norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica e quelli previsti dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, riguardanti la protezione contro i rischi derivanti da agenti chimici, fisici e biologici ed in particolare dal piombo, dall'amianto e dal rumore.
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