Art. 3

Documento relativo alla valutazione dei rischi

In vigore dal 19 nov 1998
1. Il datore di lavoro provvede alla redazione del documento relativo alla valutazione dei rischi, avvalendosi della collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, ove designato. 2. Nelle scuole statali il datore di lavoro, al fine di redigere il documento di cui al comma 1, può avvalersi della collaborazione degli esperti degli enti locali tenuti alla fornitura degli immobili, nonché degli enti istituzionalmente preposti alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori.
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