Art. 7

Normativa tecnica

In vigore dal 11 feb 1999
1. Gli interventi di riparazione e ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria nonché delle province di Arezzo e Rieti avvengono nel rispetto delle disposizioni tecniche e procedurali stabilite dai comitati tecnicoscientifici di cui alle ordinanze n. 2668/1997 e n. 2741/1998. 2. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza nei comuni ad elevato rischio sismico individuati con ordinanza n. 2788/1998, avvengono nel rispetto della vigente normativa per le costruzioni sismiche, utilizzando il coefficiente S=6 per le zone attualmente non classificate. Detti interventi assicurano, al minimo, la riduzione o la eliminazione delle carenze strutturali che influenzano sfavorevolmente il comportamento sismico degli edifici, sono realizzati sulle parti strutturali degli edifici e comprendono interi edifici o complessi di edifici strutturalmente collegati. Il contributo è commisurato alle spese sostenute per gli interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche, alle finiture ad essi connesse e alle relative prestazioni professionali. 3. Al fine di rendere compatibili gli interventi sul patrimonio ubicato all'interno dei centri storici con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali dei luoghi, salvo particolari esigenze di protezione dell'edificio e degli usi in esso presenti, le opere strutturali ammesse al contributo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge n. 449/1997 afferiscono, di norma, alla categoria del miglioramento sismico prevista dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 16 gennaio 1996.
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