Art. 3

Adempimenti dei comuni ricadenti nei territori delle regioni Marche e Umbria e delle province di Arezzo e Rieti.

In vigore dal 11 feb 1999
Adempimenti dei comuni ricadenti nei territori delle regioni Marche e Umbria e delle province di Arezzo e Rieti. 1. Al fine di coordinare le richieste del contributo di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 449/1997, i comuni ricadenti nei territori danneggiati dalla crisi del maggio 1997 e dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal mese di settembre 1997 sono tenuti a: a) trasmettere al Dipartimento della protezione civile entro il 31 dicembre 1998 ed entro il 31 maggio 1999 gli elenchi di richieste del contributo di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 449/1997, corredate dell'attestazione di distruzione e danneggiamento degli edifici e contenenti l'ammontare totale del contributo medesimo, individuando altresì le priorità di assegnazione del contributo, tenuto conto delle opere che potranno essere ultimate rispettivamente entro il 31 dicembre 1998 ed entro il 31 dicembre 1999 e, in via indicativa, del seguente ordine: - recupero o ricostruzione di immobili adibiti ad attività produttive che beneficiano del contributo di cui all' della legge n. 61/1998; - recupero o ricostruzione di edifici pubblici e privati e di altri interventi ricadenti nei programmi integrati di recupero di cui all' della legge n. 61/1998; - recupero o ricostruzione di immobili destinati ad abitazione principale alla data degli eventi sismici; - recupero o ricostruzione di immobili non destinati ad abitazione principale; b) acquisire la documentazione comprovante il diritto al contributo di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 449/1997 e rilasciare l'attestazione, una volta eseguiti i lavori, dell'effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi acquistati o importati nella riparazione o ricostruzione dell'immobile sinistrato ai sensi del medesimo articolo 12, comma 1, della legge n. 449/1997; c) trasmettere al Dipartimento della protezione civile entro il 30 giugno 1999 ed entro il 31 dicembre 1999 il rendiconto dell'IVA effettivamente sostenuta dai soggetti beneficiari di cui all' del presente regolamento che hanno effettuato i pagamenti rispettivamente negli anni 1998 e 1999. 2. Il Dipartimento della protezione civile individua, sulla base delle priorità stabilite dai comuni e fino alla completa utilizzazione degli stanziamenti di cui all', comma 1, i soggetti beneficiari del contributo e accredita, tramite le tesorerie provinciali dello Stato, i fondi necessari sul conto infruttifero di tesoreria unica intestato al comune interessato che, a sua volta, provvede al rimborso dell'IVA pagata a titolo di rivalsa ai singoli soggetti beneficiari del contributo.
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urn:nir:ministero.interno:decreto:1998-09-28;499#art-3

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