Art. 2
Soggetti beneficiari del contributo di cui all'articolo 12 comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
In vigore dal 11 feb 1999
Soggetti beneficiari del contributo di cui all'articolo 12
comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
1. I soggetti che intendono avvalersi del contributo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge n. 449/1997, nella misura del 10 per cento, commisurato ai corrispettivi, al netto d'IVA, relativi all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi, anche professionali direttamente necessari per l'effettuazione di interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche nelle zone ad elevato rischio sismico, individuate dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2788 del 12 giugno 1998, sono tenuti a:
a) trasmettere al comune in cui è ubicato l'immobile oggetto di intervento, domanda di richiesta del contributo redatta sul modello allegato al presente regolamento (allegato B), dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente i dati catastali identificativi dell'immobile o, in mancanza, gli estremi della domanda di accatastamento; gli estremi della concessione edilizia o della concessione in sanatoria; gli estremi del versamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 1997, se dovuta; gli estremi della delibera assembleare, nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni degli immobili residenziali ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile. Le persone fisiche che intendano avvalersi anche della detrazione sull'IRPEF di cui all' della legge n. 449/1997, dichiarano di aver presentato domanda al Ministero delle finanze - Centro di servizio delle imposte dirette e indirette ai sensi dell' del decreto del Ministero delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41. Alla domanda è altresì allegato il progetto degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici nonché il preventivo di spesa, certificato da tecnico abilitato, contenente il costo degli interventi di prevenzione sismica, il costo delle opere di finitura ad essi strettamente connesse e le spese relative alle prestazioni professionali;
b) una volta eseguiti i lavori, a trasmettere al comune in cui è ubicato l'immobile oggetto di intervento, la certificazione di ultimazione delle opere, gli esiti del collaudo statico, ove previsto per legge, ovvero del certificato di regolare esecuzione nonché attestazione, da parte del direttore dei lavori dell'IVA effettivamente sostenuta per la quale si chiede il contributo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge n. 449/1997;
c) conservare per i termini temporali previsti dall', comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed esibire, su richiesta degli uffici finanziari, le ricevute fiscali e le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e per le prestazioni professionali nonché, ai fini del controllo tecnico, del progetto delle opere antisismiche e del relativo collaudo o certificato di regolare esecuzione.
2. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti non danneggiati dagli eventi sismici ricadenti nei territori di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 449/1997.
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