Art. 5
Criteri di nomina dei presidenti
In vigore dal 9 giu 1999
1. I presidenti delle commissioni sono nominati in base al seguente ordine di precedenza:
a) capi di istituti statali d'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i dirigenti scolastici dei convitti nazionali e degli educandati femminili;
b) capi di istituto delle scuole medie statali in possesso di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori;
c) professori universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo;
d) ricercatori universitari confermati;
e) capi d' istituto, nonché docenti di istituti statali d'istruzione secondaria superiore con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che risultino collocati a riposo da meno di cinque anni scolastici;
f) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per capo d'istituto nelle scuole secondarie superiori;
g) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di capo d'istituto nelle scuole d'istruzione secondaria superiore;
h) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di collaboratore del capo d'istituto nelle scuole di istruzione secondaria superiore;
i) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore con almeno 10 anni di servizio di ruolo;
l) docenti delle accademie di belle arti con almeno 10 anni di servizio di ruolo.
2. Nel rispetto dei criteri di precedenza di cui al primo comma, le nomine vengono effettuate:
a) per i capi d'istituto e i docenti, prioritariamente, su commissioni d'esame comprendenti indirizzi dell'ordine scolastico cui appartiene l'istituto sede di servizio dell'aspirante;
b) per i professori e i ricercatori universitari, su commissioni d'esame comprendenti indirizzi dell'ordine o degli ordini scolastici coerenti con l'attività svolta.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:1998-09-18;359#art-5