Art. 2

Modalità e termini dell'affidamento delle materie ai membri esterni

In vigore dal 30 ott 1998
Modalità e termini dell'affidamento delle materie ai membri esterni 1. Le materie affidate ai membri esterni sono scelte annualmente dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, entro il 15 gennaio. 2. È, in ogni caso, assicurata la nomina di commissari interni o esterni docenti delle discipline oggetto della prima e della seconda prova. Quando la prima prova è affidata ad un commissario esterno, la materia oggetto della seconda prova viene affidata ad un commissario interno e viceversa. 3. L'affidamento delle altre materie ai membri interni avviene in modo da assicurare una equilibrata presenza delle materie stesse.
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