Art. 4
In vigore dal 8 dic 1998
Il concessionario del servizio di rimozione deve dotare ogni veicolo adibito al servizio medesimo di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, prevista dall'articolo 2043 del codice civile per un massimale non inferiore a tre miliardi di lire quanto ai veicoli da impiegare per i servizi previsti all', comma 1, lettere A) e B), e non inferiore a cinque miliardi di lire quanto ai veicoli da impiegare per il servizio previsto all', comma 1, lettera C).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 settembre 1998
Il Ministro dei trasporti
e della navigazione
Burlando
Il Ministro dei lavori pubblici
Costa
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1998
Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 369
Storico versioni
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