Art. 3
In vigore dal 8 dic 1998
1. Le tariffe di cui all' sono aggiornate all'inizio di ogni anno dagli enti concedenti il servizio di rimozione, secondo le previsioni di cui all'articolo 397, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, come modificato dall'articolo 224 del decreto del Presidente della Repubblica n. 610/1996, in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati noto al 31 dicembre dell'anno precedente.
Storico versioni
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