Art. 2

In vigore dal 8 dic 1998
1. Gli importi dovuti dai trasgressori per le spese di rimozione, come sopra fissati, devono essere determinati tenendo conto altresì dei seguenti parametri di differenziazione: a) operazione di intervento con unico autoveicolo di rimozione e con prelevamento nello stesso luogo, o in zone contigue, di più veicoli e loro convogliamento al deposito: il diritto di chiamata e l'indennità chilometrica, pevisti, a seconda dei casi, alle lettere A), B) e C) dell', comma 1, devono essere suddivisi per il numero di veicoli rimossi. La tariffa riguardante le operazioni connesse al carico ed allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo. b) orario notturno o giornata festiva: aumento del 30% delle tariffe previste; c) se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita, al sensi del comma 2 dell'articolo 397 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, come modificato dall'articolo 224 del decreto del Presidente della Repubblica n. 610/1996, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione stessa. 2. Per eventuali casi di rimozione di veicoli, regolarnente parcheggiati, per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, nulla è dovuto dai proprietari degli stessi.
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