Art. 4

Abrogazioni

In vigore dal 10 nov 1998
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto ministeriale 26 aprile 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 1989, e il decreto ministeriale 28 giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 3 luglio 1989 nonché il decreto del Ministro dell'ambiente n. 457 del 22 ottobre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1988 nonché le altre disposizioni incompatibili con il presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 settembre 1998 Il Ministro dell'ambiente Ronchi Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani Il Ministro della sanità Bindi Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi Il Ministro dei trasporti e della navigazione Burlando Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1998 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 244
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.ambiente:decreto:1998-09-03;370#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Abrogazioni (Art. 4 Regolamento recante norme concernenti le modalita' di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti.) — Testo vigente | Portale Normativo