Art. 3
Condizioni e limiti
In vigore dal 10 nov 1998
1. Le spedizioni devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) i rifiuti devono essere adeguatamente imballati;
b) i contenitori devono recare adeguate etichette sulle quali sia indicato, oltre alla natura, composizione e quantitativo dei rifiuti, il/i numero/i di telefono della o delle persone dalle quali possono essere ottenuti istruzioni o pareri in qualsiasi momento durante la spedizione nonché, quando possibile, l'identità del produttore iniziale dei rifiuti;
c) i rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza da seguire in caso di pericolo o incidenti;
d) le etichette e le istruzioni di cui alle lettere b) e c) devono essere redatte nelle lingue degli Stati membri interessati.
2. Le spese amministrative di cui all'allegato 4, poste a carico del notificatore ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del regolamento CEE n. 259/93, sono versate alle autorità di cui all', comma 5.
3. Fatti salvi eventuali specifici accordi internazionali e le norme che disciplinano il trasporto di merci, il trasportatore deve essere autorizzato all'effettuazione del trasporto di rifiuti ai sensi dell'ordinamento italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea.
4. I trasporti di rifiuti effettuati sul territorio nazionale che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento CEE n. 259/93 devono essere coperti da idonea garanzia fidejussoria ai sensi della normativa nazionale vigente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente:decreto:1998-09-03;370#art-3