Art. 2
Importazione di rifiuti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino
In vigore dal 10 nov 1998
Importazione di rifiuti dallo Stato della Città
del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino
1. Il trasporto di rifiuti solidi urbani e assimilati dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino al territorio nazionale può essere effettuato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, direttamente dalle rispettive autorità competenti ovvero da imprese iscritte all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 30 del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente:decreto:1998-09-03;370#art-2