Art. 3

In vigore dal 25 set 1998
1. Per il personale della Guardia di finanza che presta servizio nell'ambito di infrastrutture gestite da altre amministrazioni dello Stato, gli obblighi di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, lettere a) e b), 5, salvo la lettera o), 6, 7, e 12, del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni ed integrazioni, fanno capo al datore di lavoro designato dall'amministrazione ospitante. All'osservanza delle norme previste dal citato articolo 4 non richiamate nel precedente periodo provvede il datore di lavoro individuato nell'ambito della Guardia di finanza. 2. Per il personale civile e militare estraneo alla Guardia di finanza in servizio nell'ambito di infrastrutture ove trovano collocazione reparti del Corpo, gli obblighi previsti dalle norme richiamate al comma 1 fanno capo al datore di lavoro designato dal comandante generale del Corpo, con propria determinazione. 3. Per il personale di cui al comma 1, il rappresentante per la sicurezza è designato secondo le modalità previste all'. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 13 agosto 1998 Il Ministro delle finanze Visco Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Treu Il Ministro della sanità Bindi Il Ministro per la funzione pubblica Bassanini Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 1 settembre 1998 Registro n. 2 Finanze, foglio n. 237
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