Art. 1
In vigore dal 25 set 1998
IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA SANITÀ E PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante l'ordinamento del Corpo della guardia di finanza;
Visto il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, recante norme relative al segreto militare;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare e, in particolare, gli articoli 18 e 19 che contemplano l'istituzione ed il funzionamento degli organi di rappresentanza militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, recante l'approvazione del regolamento di attuazione della rappresentanza militare;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
Visto l'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, recante il recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza);
Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, recante modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 626 del 1994;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le determinazioni n. 234745 in data 28 giugno 1996 e n. 334494 in data 20 settembre 1996, entrambe del comandante generale della Guardia di finanza, con le quali è stato individuato il "datore di lavoro" nell'ambito della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del citato decreto legislativo n. 242 del 1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi espresso nell'adunanza del 14 luglio 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 3-6222/U.C.L. del 1 settembre 1997);
Ritenuto di dover individuare le particolari esigenze connesse al servizio espletato dal Corpo della guardia di finanza di cui tener conto nell'applicazione delle disposizioni recate dal citato decreto legislativo n. 626 del 1994;
Adotta
il seguente regolamento:
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1. Tutte le attività svolte nell'ambito dell'Amministrazione della Guardia di finanza dal personale militare, dagli allievi degli istituti di formazione e dal personale civile e militare estraneo all'Amministrazione stessa, sono assoggettate alle vigenti norme di legge in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, igiene del lavoro e rispetto dell'integrità ambientale, tenendo conto delle esigenze connesse al servizio espletato dal Corpo secondo le disposizioni di cui al presente decreto.
2. Restano ferme, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e secondo le norme recate dal decreto interministeriale ivi previsto, le competenze in materia di sicurezza e salute del personale attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici esistenti nell'ambito della Guardia di finanza.
3. Nei luoghi e nelle aree delle infrastrutture della Guardia di finanza diversi da quelli soggetti alla competenza dei servizi sanitari e tecnici a norma del comma 2, l'attività di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni dettate dal citato decreto legislativo n. 626 del 1994 deve essere effettuata dal personale indicato all'articolo 23, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo in possesso dell'abilitazione prevista dal regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, concessa con il rilascio dell'apposito nulla osta di segretezza.
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