Art. 2
In vigore dal 25 set 1998
1. I rappresentanti per la sicurezza da nominare ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, per il Corpo della guardia di finanza, sono individuati:
a) di norma, tra i delegati eletti negli organi di rappresentanza militare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, relativamente alle infrastrutture ove essi abitualmente operano o che ospitano il reparto al quale gli stessi sono in forza;
b) in assenza di delegati di cui alla lettera a), tra il personale in servizio presso il reparto o i reparti allocati nella singola infrastruttura, a seguito di designazione da parte del personale in servizio presso il o i reparti medesimi, da effettuarsi in apposita riunione indetta dal datore di lavoro competente per l'infrastruttura.
2. Nella nomina di cui al comma 1 dovrà individuarsi un rappresentante per la sicurezza per ciascun settore tecnico o operativo nell'ambito del quale operano i reparti aventi sede nell'infrastruttura.
3. Le modalità ed i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti con le disposizioni emanate dal comando generale, sentito il Co.Ce.R./Guardia di finanza.
4. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario all'espletamento dell'incarico, durante il quale le operazioni svolte, per le finalità e nei limiti previsti dal citato decreto legislativo n. 626 del 1994, sono a tutti gli effetti attività di servizio. Le modalità per l'esercizio delle funzioni, di cui all'articolo 19, comma 1, del predetto decreto legislativo sono determinate dal comando generale, sentito il Co.Ce.R./Guardia di finanza.
5. Presso ogni comando di Corpo ed equiparato, le funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, sono espletate nel corso di apposito incontro fra il datore di lavoro competente per l'infrastruttura e l'organo di rappresentanza affiancato al comandante dell'unità di base ai sensi del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 691 del 1979. In caso di presenza di più comandanti di unità di base nella stessa infrastruttura, al suddetto incontro partecipano tutti i rispettivi organi di rappresentanza.
Storico versioni
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