Art. 5

Richiesta di riconoscimento del credito d'imposta

In vigore dal 11 set 1998
1. Per il riconoscimento del credito d'imposta le piccole e medie imprese presentano la richiesta entro trenta giorni dall'assunzione del dipendente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Pescara. La richiesta è redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 2. Per le assunzioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento le piccole e medie imprese interessate presentano la richiesta del credito d'imposta nei trenta giorni successivi a tale data, indicando nella richiesta stessa le modalità e gli importi di credito d'imposta eventualmente utilizzato per i versamenti; detta indicazione è attestata anche nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenuta nella medesima richiesta del credito di imposta. 3. La richiesta del credito d'imposta, sottoscritta dal legale rappresentante della piccola e media impresa contiene la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all' della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'osservanza delle condizioni previste dai commi 5, 8 e 9 dell' della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché gli importi e il tipo di agevolazioni di cui l'impresa fruisce ai sensi della comunicazione della Commissione CEE 96/C 68/06; quest'ultima attestazione è resa anche nel caso in cui l'impresa non fruisce di agevolazioni di questo ultimo tipo.
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