Art. 4
Utilizzo del credito d'imposta
In vigore dal 11 set 1998
1. Il credito d'imposta può essere fatto valere nei limiti di 60 milioni annui ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul valore aggiunto, anche in compensazione, ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Il credito d'imposta non utilizzato entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'assunzione di cui all', comma 2, del presente regolamento, può essere utilizzato in diminuzione dei versamenti delle imposte di cui al comma 1, da effettuare nei periodi d'imposta immediatamente successivi.
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