Art. 1
Riconoscimento del credito d'imposta
In vigore dal 11 set 1998
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997;
Visto, in particolare, l', commi da 1 a 12, della predetta legge che prevede la concessione di incentivi per le piccole e medie imprese nella forma del credito d'imposta;
Visto il comma 10 del predetto , che esclude l'applicazione di detti incentivi ai settori di cui alla comunicazione della commissione delle Comunità europee 96/C/68/06;
Tenuto conto che, ai sensi del comma 11 del citato , gli oneri derivanti dall'attuazione dei predetti incentivi gravano sulle quote messe a riserva dal CIPE in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse e che tali somme, iscritte all'unità previsionale di base "Devoluzione di proventi" dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
Visto il comma 6 del citato il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite anche le procedure di controllo in funzione del contenimento dell'evasione fiscale e contributiva, nonché specifiche cause di decadenza dal diritto al credito;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del 13 luglio 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma del comma 3 dell'articolo 17 della predetta legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota 3-4085 del 29 luglio 1998;
Adotta
il seguente regolamento:
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Riconoscimento del credito d'imposta
1. Le piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, e successive modificazioni, che dal 1 ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 effettuano assunzioni di dipendenti, ai sensi dell', commi 1 e 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono ammesse, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998, a fruire di un credito d'imposta per un importo pari a lire 10 milioni per il primo dipendente assunto e a lire 8 milioni per ciascuno dei dipendenti assunti successivamente. Tali importi sono incrementati di un milione di lire quando ricorre una delle condizioni di cui al comma 9 del citato della legge n. 449 del 1997. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo pieno con scadenza almeno triennale il credito d'imposta spetta nella misura del 50 per cento; per le assunzioni con contratti di lavoro a tempo parziale e indeterminato il suddetto credito spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale e per un numero massimo di cinque dipendenti. Il predetto credito di imposta non è riconosciuto alle imprese operanti nei settori esclusi di cui alla comunicazione della commissione delle Comunità europee 96/C 68/06.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel rispetto delle regole relative agli aiuti di Stato di cui alla comunicazione della commissione CEE 96/C 68/06 e non può eccedere, per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i due successivi, l'importo complessivo di lire 180 milioni nel triennio.
Per le assunzioni effettuate dal 1 ottobre 1997 al 31 dicembre 1997 il credito d'imposta è riconosciuto nei predetti limiti nel periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998 e nei due successivi.
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