Art. 2
In vigore dal 16 set 1998
1. Ai fini dello svolgimento delle attività di verifica, il Comandante generale presenta al Ministro delle finanze relazioni quadrimestrali sullo stato di attuazione degli obiettivi e dei programmi affidati ai dirigenti del Corpo della Guardia di finanza nonché, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione di consuntivo sull'attività svolta dagli uffici di livello dirigenziale nell'anno precedente.
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