Art. 1

In vigore dal 16 set 1998
IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante l'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza; Visti gli del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante l'attuazione dell' della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, recante il regolamento di amministrazione della Guardia di finanza; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Ministro delle finanze 5 giugno 1995, n. 241, concernente regolamento recante norme per l'istituzione del servizio per il controllo interno; Ritenuta la necessità di stabilire i termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati dell'attività svolta dagli ufficiali di livello dirigenziale non generale; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 12 gennaio 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 3-3863 del 13 luglio 1998); Adotta il seguente regolamento: . 1. Il Ministro delle finanze effettua, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20, commi 2 e 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, la verifica dei risultati dell'attività svolta dagli ufficiali di grado equiparato alle qualifiche dirigenziali preposti a comandi, enti, uffici e servizi del Corpo della Guardia di finanza, con esclusione dei dirigenti generali. 2. Per la verifica periodica della corretta ed economica gestione delle risorse, della realizzazione degli obiettivi nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, il Ministro, avvalendosi anche del Comandante generale della Guardia di finanza: a) determina annualmente i parametri di riferimento del controllo; b) stabilisce i termini e le modalità delle operazioni di verifica; c) accerta la rispondenza dell'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa alle prescrizioni ed agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni normative e dalle direttive generali emanate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni; d) individua le cause dell'eventuale mancata rispondenza dei risultati agli obiettivi e valuta eventuali connesse responsabilità a carico dei dirigenti, promuovendo le conseguenti iniziative anche di natura organizzativa e procedurale.
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