Art. 3
In vigore dal 16 set 1998
1. Al comma 2, dell', del decreto del Ministro delle finanze 5 giugno 1995, n. 241, le parole "organi centrali e periferici, civili e militari, del Ministero delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "organi centrali e periferici civili del Ministero delle finanze".
2. Dopo il comma 2, dell', del decreto del Ministro delle finanze 5 giugno 1995, n. 241, è aggiunto il seguente comma:
"2-bis. Per le medesime finalità il servizio centrale del S.In.Co. può richiedere al Comando generale della Guardia di finanza gli atti o le informazioni, non coperte da segreto istruttorio, necessarie alla propria attività".
3. L'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 5 giugno 1995, n. 241, è abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 luglio 1998
Il Ministro: Visco Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1998
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 232
Storico versioni
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