Capo II

Art. 6

Titoli di servizio

In vigore dal 4 set 1998
1. Le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, sono stabiliti come segue: a) giudizi complessivi del quinquennio anteriore: fino a punti 26; b) qualità delle funzioni svolte, come dedotte dai rapporti informativi, con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta anche in relazione alla sede di servizio: fino a punti 11; c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale: fino a punti 6; d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali: fino a punti 5; e) speciali riconoscimenti: fino a puni 2. 2. Nell'ambito delle suddette categorie la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. 3. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divisi per il numero dei votanti ed i relativi quozienti, calcolati al cinquantesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al cinquantesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione. 4. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove di esame.
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