Capo I
Art. 1
Prova preliminare
In vigore dal 4 set 1998
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n 200, recante attuazione dell' della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria;
Visti gli articoli 24 e 28 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, così come modificati dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200;
Ritenuta la necessità di stabilire le modalità dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto d'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità di attuazione ed i programmi del corso;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 30 giugno 1997;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, il 16 1ug1io 1998;
Adotta
il seguente regolamento:
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Prova preliminare
1. Per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, mediante concorso pubblico, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, l'ammissione alle prove di esame ed agli accertamenti psicofisici ed attitudinali è preceduta da una prova preliminare consistente in una serie di domande a risposta a scelta multipla, vertenti sulle seguenti materie: elementi di diritto penale, elementi di diritto processuale penale, elementi sull'ordinamento dell'amministrazione penitenziaria, elementi di diritto penitenziario, elementi di diritto costituzionale, elementi di diritto amministrativo ed elementi di diritto civile nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti.
2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
3. La commissione stabilisce preventivamente il numero delle domande da predisporre ed i criteri di valutazione della prova e di attribuzione dei punteggi.
4. La durata della prova preliminare sarà stabilita dalla commissione prima dell'inizio della medesima.
5. La commissione estrarrà di volta in volta, la serie di domande a risposta a scelta multipla da sottoporre ai candidati.
6. La correzione degli elaborati può essere effettuata anche a mezzo di strumentazioni automatiche ed utilizzando procedimenti di lettura ottica.
7. La prova preliminare si intende superata dai candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi.
8. Superata la prova preliminare i candidati sono sottoposti agli accertamenti psicofisici ed attitudinali il cui svolgimento è disciplinato dagli articoli 106, 107 e 108 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1998-07-21;297#art-1